Assicurazioni sociali
Assicurazioni sociali
Assicurazioni sociali
Informatevi tempestivamente sulle diverse assicurazioni e la copertura dei servizi. Potrete sempre contare sulla nostra consulenza.
Infoline SM 091 922 61 10
  • Assicurazione malattia obbligatoria

    Tutti i trattamenti e le terapie per la SM (ambulatoriali e ospedalieri) riconosciuti dalla medicina ufficiale sono compresi nel catalogo delle prestazioni fornite dall’assicurazione obbligatoria delle casse malattia (LAMal). Essi comprendono anche i medicamenti immunomodulanti e immunosoppressivi nonché altre terapie o servizi come fisioterapia, ippoterapia-K®, ergoterapia e contributi per l’assistenza infermieristica a domicilio.

    Oltre alla franchigia minima di CHF 300.00 (a seconda della polizza assicurativa), tutti gli assicurati devono partecipare con una quota massima di CHF 700.00 (10% di partecipazione agli importi riportati nella fattura) per ogni anno civile. Alle persone con SM si consiglia di stipulare l’assicurazione LAMal con la franchigia minima di CHF 300.00.

    Fino al 31.12.11 chi non versava i premi della cassa malattia rischiava il blocco delle prestazioni. Tale principio è stato abolito a decorrere dal 1.1.12. Permane la procedura esecutiva in presenza di pagamenti arretrati non ancora versati alla cassa malattia (premi, franchigia, partecipazione ai costi).

    Solitamente, in presenza di malattie croniche non è possibile estendere la copertura assicurativa/stipulare assicurazioni complementari. Chiunque ha invece la possibilità di cambiare la propria assicurazione di base.

    Ulteriori informazioni
    » Assicurazione malattie/contro gli infortuni (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS)

  • Assicurazioni complementari

    Le assicurazioni complementari vengono stipulate su base volontaria e coprono prestazioni non comprese nell’assicurazione di base obbligatoria (LAMal), quali:

    • la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera in reparto comune, semiprivato o privato;
    • i metodi di trattamento alternativi/la medicina complementare;
    • la psicoterapia non medica;
    • i medicamenti fuori lista;
    • la cura e l’aiuto a domicilio;
    • i contributi per l’attività sportiva, occhiali, cure termali, ecc.

    Le assicurazioni complementari non sono disciplinate dalla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) come l’assicurazione obbligatoria di base, bensì dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ne consegue che le compagnie assicurative possono definire liberamente il catalogo di prestazioni offerte, richiedere premi adeguati al rischio, respingere o accettare con riserva richieste senza darne una motivazione. Molte delle prestazioni di cui sopra vengono offerte in «pacchetti» e solitamente rimborsate fino a un importo massimo annuo limitato. Per ottenere informazioni più precise si consiglia di consultare il riepilogo delle prestazioni delle singole casse malattia e le condizioni generali d’assicurazione (CGA), spesso scaricabili dallo stesso sito web della rispettiva cassa malattia.

    Riserve nell’assicurazione complementare

    A partire da una certa età (spesso già oltre i 50 anni) e in presenza di determinate malattie, alcune compagnie non consentono più di stipulare l’assicurazione complementare, oppure lo consentono con una riserva limitata o illimitata nel tempo. In altri termini, non vengono più rimborsate le prestazioni per i trattamenti delle malattie già esistenti. Le compagnie assicurative sono autorizzate a porre domande sullo stato di salute prima della stipulazione del contratto. Le risposte a tali domande devono essere sincere e complete. In caso di informazioni false, le assicurazioni sono autorizzate a manifestare riserve anche a posteriori.

    Per la maggior parte delle casse malattia, il contratto per le assicurazioni complementari ha una durata di un anno e il termine di disdetta è di tre mesi (riportato nelle CGA). Pertanto l’eventuale disdetta deve essere presentata alla cassa entro il 30 settembre. In ogni caso, l’assicurazione complementare dovrebbe essere annullata soltanto quando la nuova assicurazione ha confermato l’accettazione senza riserve. Anche le stesse casse hanno il diritto di disdetta, ma la maggior parte di esse vi rinuncia espressamente.

    Particolarmente importante per le persone con SM

    Non è opportuno disdire un’assicurazione complementare esistente, in quanto è quasi impossibile aderirvi di nuovo o passare ad un’altra. Anche le prestazioni, una volta ridotte, non possono più essere aumentate. Al contrario è possibile cambiare l’assicurazione obbligatoria di base secondo la LAMal, in quanto non richiede la risposta a domande relative alla salute e non sono consentite riserve. È possibile anche stipulare l’assicurazione complementare e quella obbligatoria presso due compagnie diverse.

    Attenzione agli intermediari poco affidabili

    Ultimamente molti media hanno messo in guardia contro intermediari d’assicurazione poco affidabili. Spesso dietro al pretesto di valutare e «ottimizzare» in modo neutrale e indipendente le assicurazioni malattia esistenti si cela solo la riscossione della provvigione. Sembra che alcuni intermediari chiedano ai clienti di firmare richieste vincolanti di assicurazione di lunga durata, spacciandole per semplici dichiarazioni d’intenti, mentre altri con scarsa formazione e conoscenze insufficienti abbiano fornito consulenze sbagliate. Tali colloqui vanno preferibilmente evitati. Se comunque capitano, non firmate mai nulla senza averlo letto e compreso nel dettaglio. In caso di dubbi è meglio chiedere consiglio a una persona di fiducia o alla Infoline della Società SM 091 922 61 10.

    In linea di massima, vi raccomandiamo di disdire un’assicurazione complementare esistente solo in presenza di una conferma scritta dell’accettazione da parte della nuova compagnia.

  • Assicurazione di indennità giornaliera di malattia/assicurazione disoccupazione

    A seconda della causa, una o più delle seguenti assicurazioni risponde in caso di mancato o ridotto reddito da attività lucrativa.

    Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

    In caso di inabilità al lavoro di breve o media durata (fino a un massimo di 2 anni) entra in gioco prima di tutto l’assicurazione di indennità giornaliera. Spesso il datore di lavoro stipula un’assicurazione collettiva che però non è obbligatoria. Solitamente le prestazioni vengono versate al datore di lavoro e non direttamente al collaboratore, che però riceverà dal datore quello che gli spetta. Nella maggior parte dei contratti è previsto il pagamento dell’80% della retribuzione per un massimo di 720 giorni. Le disposizioni dettagliate sono riportate nelle condizioni generali di contratto.

    Assicurazione disoccupazione

    A causa dell’attuale situazione economica, si verificano sempre più spesso anche in Svizzera licenziamenti da parte dei datori di lavoro. Chi è idoneo al collocamento e cerca attivamente un impiego ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, indipendentemente dalla diagnosi di SM. Questo vale anche se si percepisce una rendita parziale dell’assicurazione invalidità o se è in atto una revisione della rendita AI. L’ammontare delle indennità giornaliere dipende dall’età e dal periodo di contribuzione.

    Ulteriori informazioni
    » Assicurazione contro la disoccupazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS)

  • Assicurazione invalidità (AI)

    Nel sistema di previdenza sociale svizzero l’assicurazione invalidità (1° pilastro) è l’assicurazione sociale più importante per le persone con limitazioni dovute a motivi di salute. Essa ha l’obiettivo di promuovere e mantenere la capacità lavorativa degli interessati, tramite i relativi provvedimenti d’integrazione. Se l’integrazione professionale non è possibile o lo è solo parzialmente, l’AI può concedere una rendita. Il principio della «priorità dell’integrazione sulla rendita» rimane in essere anche dopo l’entrata in vigore dell’ulteriore sviluppo dell’AI il 1° gennaio 2022.

    Rilevamento tempestivo / intervento tempestivo / provvedimenti professionali

    Il rilevamento tempestivo delle persone divenute inabili al lavoro o a rischio di inabilità al lavoro ha lo scopo di contrastare l’invalidità con l’individuazione precoce e i corrispondenti interventi tempestivi.

    Il rilevamento tempestivo può essere presentato per iscritto all’ufficio AI del luogo di domicilio dalla persona interessata o da uno specialista.

    Mentre prima il rilevamento tempestivo era rivolto solo alle persone maggiorenni inabili al lavoro, la nuova legislazione prevede misure di assistenza e accompagnamento dell’AI anche per i giovani adulti di età compresa tra 13 e 25 anni, se a rischio di invalidità.

    L’AI si prefigge principalmente di sostenere le persone con limitazioni per motivi di salute nella loro integrazione professionale. I provvedimenti dell’integrazione professionale possono includere i seguenti strumenti:

    adattamenti sul posto di lavoro, consulenza professionale, consegna di mezzi ausiliari, intermediazione professionale, consulenza e accompagnamento, corsi di formazione, riqualificazione, prima formazione professionale, offerte di formazione transitoria e misure per l’occupazione.

    Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’AI si dovrà provvedere a un ulteriore ampliamento, al prolungamento nel tempo e all’intensificazione delle offerte di provvedimenti integrativi in ambito professionale.

    La rendita AI viene presa in esame solo se i provvedimenti professionali non hanno successo, non sono possibili o sono giunti a conclusione.

    Rendita di invalidità

    Il grado di invalidità determina il diritto alla rendita di una persona con limitazioni per motivi di salute. Il grado di invalidità viene calcolato con l’impiego di diversi metodi di valutazione, a seconda che una persona lavori a tempo parziale o a tempo pieno, svolga un’attività autonoma o si occupi delle faccende domestiche.

    I quattro livelli di rendita in uso finora (un quarto di rendita, metà rendita; tre quarti di rendita, rendita intera) vengono sostituiti da un sistema di rendite lineare. Dal 1° gennaio 2022, tutte le nuove rendite saranno calcolate secondo questo sistema, mentre per quelle già in essere sono state stabilite disposizioni transitorie.

    Rimangono in vigore i requisiti per l’ammissibilità, ovvero un grado minimo di inabilità al lavoro del 40%, il cosiddetto anno di attesa AI e l’importo della rendita minima e massima tra CHF 1’195 e CHF 2’390 franchi (aggiornamento al 2021) sui contributi assicurativi interamente versati.

    Perizie mediche

    Spesso si ricorre a perizie mediche per accertare un eventuale diritto alle prestazioni dell’AI. L’ulteriore sviluppo dell’AI prevede il miglioramento della qualità delle perizie con varie misure, per rafforzare la posizione delle persone assicurate nel processo di valutazione.

    Ulteriori informazioni
    » Ulteriore sviluppo dell’AI (US AI)

    Mezzi ausiliari

    L’AI supporta gli assicurati, non necessariamente beneficiari di rendita, con mezzi ausiliari per preservare la capacità di movimento o consentirlo, per prendersi cura di sé o per agevolare il contatto con il mondo esterno. Eroga inoltre contributi per le modifiche architettoniche.

    Assegno grandi invalidi (AGI)

    L’assegno per grandi invalidi (AGI) è destinato alle persone domiciliate in Svizzera, che a seguito della compromissione della salute, dipendono dall’aiuto di terzi per mantenere la propria autonomia. Per quantificare la necessità di aiuto, vengono considerati i seguenti ambiti della vita quotidiana:

    • vestirsi/spogliarsi
    • alzarsi/scendere dall’auto/stendersi
    • mangiare
    • prendersi cura del corpo
    • fare i propri bisogni
    • continuare a muoversi e mantenere i contatti col mondo esterno
    • accompagnamento nella vita quotidiana

    Le prestazioni sono classificate come segue (aggiornamento al 1.1.2021) per le persone con AI:

    • lieve: CHF 478.00
    • medio: CHF 1'195.00
    • grave: CHF 1'912.00

    Se la persona in questione risiede presso un istituto, la tariffa è pari a un quarto rispetto all’assegno previsto per chi vive a domicilio.

    Contributo per l’assistenza dell’AI

    Il contributo per l’assistenza dell’AI consente alle persone con una disabilità di condurre una vita autonoma e indipendente presso la propria abitazione. Essi assumono in prima persona uno o più addetti all’assistenza per le attività quotidiane, la conduzione della casa, ecc.

    Le condizioni per determinarne il diritto sono che la persona percepisca un assegno grandi invalidi dell’AI, viva a casa, sia maggiorenne e che il dipendente non sia un parente stretto. Per le persone con SM minorenni o maggiorenni con capacità di agire limitata si applicano disposizioni diverse.

    Ulteriori informazioni
    » Assicurazione invalidità AVS/AI

  • Previdenza professionale

    La previdenza professionale (2° pilastro), accanto alle rendite di vecchiaia, definisce anche le prestazioni in caso di invalidità. Accanto all’assicurazione obbligatoria (parte LPP), i datori di lavoro possono far assicurare anche prestazioni aggiuntive per i loro collaboratori nel settore sovraobbligatorio. I contributi pensionistici possono essere consultati nel certificato di previdenza aggiornato.

    Nel quadro della nuova legislazione AI 2022, il sistema di rendite lineare dell’AI trova applicazione anche per le nuove rendite CP.

    Ulteriori informazioni
    » Domande più frequenti a proposito della Previdenza professionale e terzo pilastro

  • Prestazioni complementari dell’AVS/AI

    Se né le prestazioni del primo e secondo pilastro e di eventuali assicurazioni private, né il patrimonio garantiscono un reddito sufficiente al bisogno, chi percepisce la rendita dell’AI e dell’AVS ha diritto a delle prestazioni complementari, che non costituiscono prestazioni assistenziali.

    Le prestazioni complementari dell’AVS/AI vengono calcolate sulla base della differenza tra le spese riconosciute e le entrate calcolabili.

    Gli importi forfettari per la copertura dei bisogni vitali sono i seguenti (dal 2021):

    • CHF 1'634.15 per le persone sole, CHF 2'451.25 per le coppie sposate.
    • Per i bambini di età superiore agli 11 anni: CHF 855.00 per il primo figlio, CHF 855.00 per il secondo figlio, CHF 570.00 per il terzo figlio, CHF 570.00 per il quarto figlio, CHF 285.00 per il quinto figlio e oltre
    • Per i bambini sotto gli 11 anni: CHF 600.00 per il primo figlio, CHF 500.00 per il secondo figlio, CHF 416.65 per il terzo figlio, CHF 347.10 per il quarto figlio, CHF 289.15 a partire dal quinto figlio.

    Ulteriori informazioni
    » Prestazioni complementari dell’AVS/AI

  • Assicurazioni private

    Chi ha stipulato un’assicurazione privata (3° pilastro) prima di contrarre la SM, può contare su mezzi aggiuntivi, tra cui ad es. l’assicurazione di indennità giornaliera o l’assicurazione sulla vita con prestazioni in caso di invalidità.

    I fondamenti giuridici per le assicurazioni private sono costituiti dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

    Le prestazioni assicurate sono disciplinate nelle singole polizze assicurative e nelle relative condizioni generali d’assicurazione (CGA) nonché nelle condizioni speciali d’assicurazione (CSA).

    Ulteriori informazioni
    » Ufficio federale delle assicurazioni private
    » Uffici informazioni per gli assicurati

Una panoramica per nuovi arrivati e frontalieri

×