Come prima misura assicurativa in caso di incapacità lavorativa di breve e media durata (fino a massimo 2 anni) si applica l’indennità giornaliera di malattia. Spesso il datore di lavoro dispone di un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva anche se tale assicurazione non è obbligatoria. Le prestazioni vengono in genere erogate al datore di lavoro. Nella maggior parte dei contratti è previsto il pagamento dell’80% dello stipendio per un periodo massimo di 720 giorni. Le disposizioni esatte si possono trovare consultando le condizioni generali del contratto di lavoro.
Anche in Svizzera la situazione economica attuale porta con sempre maggiore frequenza a licenziamenti da parte del datore di lavoro. Chi è idoneo al collocamento e cerca attivamente un nuovo impiego ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione di disoccupazione indipendentemente dal fatto che sia stata diagnosticata la SM. Questo anche quando si percepisce una rendita parziale dall'assicurazione invalidità o quando é pendente una richiesta di prestazione dell'AI. Il numero di indennità giornaliere é dipendente dall'età e dal periodo di pagamento dei contributi.