L'assicurazione invalidità (1° pilastro) ha l'obiettivo di mantenere la capacità al guadagno di persone affette da problemi di salute. Prevede vari provvedimenti di integrazione. Qualora tale integrazione non fosse possibile, in tutto o in parte, l'AI corrisponde una rendita.
Per le prestazioni funzionali al mantenimento della capacità di guadagno, non esistono tempi di attesa, ma è necessaria una richiesta scritta. Con i nuovi strumenti del "Rilevamento tempestivo" e dell'"Intervento tempestivo", è necessario consentire il mantenimento della persona all'interno del processo di lavoro ovvero un rapido reinserimento attraverso misure opportune.
Tra i provvedimenti di integrazione vi sono: adeguamento della postazione di lavoro, ausili, assegni per i datori di lavoro durante il periodo di tirocinio o introduzione, finanziamento di corsi di formazione per un nuovo incarico, consulenza professionale, collocamento, riqualificazione professionale, come pure un corrispettivo per i costi supplementari sostenuti a causa dell'invalidità per la formazione di base.
Le rendite di invalidità corrisposte possono essere un quarto di rendita, metà rendita, tre quarti di rendita e rendita intera. La base di valutazione è costituita dalla limitazione della capacità di guadagno ovvero dello svolgimento delle mansioni abituali (ambito domestico). Il tempo di attesa è di un anno dal subentro di un'invalidità al lavoro pari almeno al 40% e comunque non prima di 6 mesi dalla richiesta scritta. In presenza di un periodo di contribuzione completo, l'importo minimo di una rendita AI intera è pari a CHF 1170, quello massimo a CHF 2340 al mese* (aggiornamento 1.1.13). Per ogni figlio, oltre alla pensione di base, viene corrisposta una pensione integrativa (40% della pensione base).
L'AI copre anche l'acquisto di ausili destinati a mantenere/consentire la mobilità, l'autonomia personale ovvero a facilitare i contatti con l'ambiente circostante. L'AI finanzia anche le modifiche architettoniche.
L'assegno per grandi invalidi è una prestazione mensile spettante a quegli assicurati che dipendono dall'aiuto di terzi per svolgere le normali mansioni quotidiane (autonomia personale). I contributi devono garantire la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio anche qualora i costi di assistenza fossero molto elevati. Le prestazioni sono così classificate (aggiornamento 1.1.2013):
Se il malato vive in una struttura, il contributo è pari a un quarto.
Con l’introduzione del contributo per l’assistenza dell’AI dal 1.1.2012 le persone invalide ricevono una nuova importante prestazione. Esso vuole permettere di vivere autonomamente al proprio domicilio, assumendo sotto il proprio controllo degli aiuti (uno o di più) per un determinato numero di ore, per diverse attività quotidiane o prestazioni di cura. La persona con handicap diventa quindi il datore di lavoro della persona che presta assistenza.
I requisiti per beneficiare di questo contributo sono che la persona invalida riceva o abbia diritto ad un assegno grande invalido, che abiti a domicilio e sia maggiorenne. Eccezioni e condizioni particolari sono fatte nel caso di minorenni o di persone con limitata capacità di esercitare i propri diritti civili (persone sotto tutela o curatela).